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Il matrimonio dalla A alla Z
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E SE VA MALE?
La coppia scoppia. Se già avete cercato di rincociliarvi e non ci siete riusciti, con il tempo le cose cambiano e l'amore può svanire, inutile stare insieme se non c'è più nulla che vi leghi, se i litigi sono troppo frequenti o l'indifferenza è totale.


  • La separazione
  • Il divorzio
  • Figli: normative e recenti sentenze


    LA SEPARAZIONE
    Il primo passo da fare è quello della separazione legale, che può essere consensuale o stabilita dal giudice, ma il presidente del Tribunale deve sempre e comunque compiere il tentativo di riunire la coppia.
    Nella separazione consensuale, dato che c'è accordo, il giudice ratifica i patti raggiunti dai coniugi sulle modalità della separazione (casa, figli, mantenimento). Invece nel secondo caso le condizioni della separazione, proprio perché tra i coniugi non c'è alcuna intesa, vengono fissate dal giudice dopo una fase istruttoria.

    Separazione consensuale
    Tutti e due i coniugi devono presentare ricorso al presidente del Tribunale per separarsi.
    Nel giorno fissato compaiono innanzi a lui e, fallito il tentativo di riconciliazione, si prende atto del consenso della coppia alla separazione e delle condizioni fissate, sempre dalla coppia, riguardo i coniugi stessi, gli eventuali figli, la casa coniugale, i beni in comune.
    La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, ovvero la registrazione della volontà di separarsi espressa dalle parti. Il giudice può rifiutarsi di omologare la separazione qualora le condizioni che riguardano i figli siano pregiudizievoli dei loro interessi.

    Separazione giudiziale
    Fallito il tentativo di conciliazione, il presidente del Tribunale nomina un giudice istruttore che seguirà il procedimento di separazione fissandone le condizioni e arrivando a una sentenza. Subito il presidente può disporre con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti in favore dei figli e dei coniugi.
    Quando si arriverà alla pronuncia di separazione il giudice dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile il fallimento del matrimonio in considerazione del suo comportamento. Il colpevole non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento.

    Di norma l'importo dell'assegno deve servire per garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio. La separazione giudiziale può essere chiesta - a noram dell'art 151 del codice civile - quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

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    IL DIVORZIO
    Dopo 3 anni dalla separazione, c'è il divorzio su iniziativa di uno dei due coniugi. Il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale con l'annullamento dei diritti e doveri reciproci, anche se rimane tra i coniugi un dovere di solidarietà. Immutati i doveri verso i figli e la titolarietà della potestà genitoriale. Il giudice che pronuncia la sentenza stabilisce a quale dei coniugi sono affidati i figli.

    Poi regola la misura e il modo con cui l'altro deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione. Il coniuge cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il giudice stabilisce quanto è necessario al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, la cui entità è determinata a seconda dei casi e del reddito. In caso di inadempienze, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni.

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    FIGLI: NORMATIVE E RECENTI SENTENZE
    L'articolo 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, educare e istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. La patria potestà è esercitata di comune accordo dai genitori sui figli fino a che questi non compiono la maggiore età.

    Tuttavia nel caso di impossibilità o lontananza di uno di essi la potestà viene esercitata in modo esclusivo dall'altro.

    Di solito i figli vengono affidati a uno dei due coniugi, nel 95% dei casi alla madre, che ha l'esercizio esclusivo della patria potestà su di essi. Invece nei casi di affidamento congiunto, la patria potestà viene esercitata dai due genitori.

    La casa coniugale, di preferenza, viene assegnata a chi vivrà con i figli. Nel 1998 la Cassazione ha riconosciuto il diritto agli adolescenti, figli di separati, a non frequentare, quando non lo vogliono, il genitore non affidatario se provano per lui antipatia. Nessuno può obbligare il minore a tali periodici incontri se il figlio prova avversione o ripulsa per il genitore con il quale non convive. Il genitore non convivente deve rispettare gli orari di visita con i figli e paga la penale se non rispetta i turni.

    Compie un reato penale il genitore affidatario dei figli se non educa e non sensibilizza i minori ad avere un rapporto con il padre o con la madre con il quale i bambini vivono separati.
    Sono chiamati al risarcimento del danno esistenziale, che si liquida in contanti, i padri o le madri che con ritardo provvedono a garantire i mezzi economici ai figli minori. Per quanto riguarda il riconoscimento di paternità è un'azione giudiziale in genere promossa dalle madri di figli nati al di fuori del matrimonio nei confronti di uomini che non si sono voluti assumere le loro responsabilità, perché già sposati o indifferenti alle sorti della donna rimasta incinta e del bambino. Chiedere che sia accertata la paternità è un diritto che non pone limiti di tempo.

    Anche il figlio, una volta maggiorenne, può promuovere l'azione.
    La prova della paternità può essere data con ogni mezzo, anche se occorrono prove certe tipo uno scambio di corrispondenza, testimoni della relazione, saltuario invio di soldi da parte dell'uomo alla donna, visita del presunto padre alla madre dopo il parto, fotografie. Sulla base di questi elementi, l'azione può essere dichiarata ammissibile dal Tribunale e in genere si chiede la prova del DNA, per confrontare i cromosomi del padre con quelli del figlio. Se l'uomo si sottrae al test, tale comportamento viene ritenuto dai giudici prova della sua paternità. Viene allora pronunciata la sentenza che dichiara la filiazione naturale e produce gli effetti del riconoscimento. Il padre, nei confronti del figlio riconosciuto, deve assumersi tutti i doveri e tutti i diritti che ha verso i figli legittimi.

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