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PRIMA, DURANTE E DOPO IL SI'
Il matrimonio dalla A alla Z
Informazioni utili per affrontare e superare il grande giorno da veri protagonisti


Leggi e diritti
I requisiti e le formalità per sposarsi sia con il rito civile che religioso e con persone di altre nazionalità


  • Matrimonio civile
  • Condizioni per contrarre il matrimonio
  • Matrimonio religioso
  • Sposarsi all'estero
  • Sposarsi in Italia con uno/a straniero
  • Nozze in sordina
  • Comunione dei beni
  • Separazione dei beni
  • Il matrimonio come rapporto giuridico
  • Condizioni per contrarre il matrimonio

  • Per rendere possibile la celebrazione di un matrimonio sono necessari:

    il raggiungimento della maggiore età, che è di 18 anni sia per l'uomo che per la donna;
    con un decreto del Tribunale, solo per motivi particolarmente gravi, a condizione che
    il giudice abbia verificato la maturità psichica e fisica del minore, tale età può essere
    abbassata a 16 anni compiuti

    1. la sanità mentale (l'interdetto giudiziale, quindi, non può contrarre matrimonio);
    2. la mancanza di un vincolo pregresso di matrimonio, fatto salvo il caso che il precedente
      matrimonio sia stato sciolto, reso nullo o annullato;
    3. la mancanza di determinati vincoli di parentela o affinità tra i futuri sposi.
       Nello specifico è vietata la celebrazione del matrimonio tra:

      -        ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
      -        fratelli e sorelle (figli degli stessi genitori, o dello stesso padre, o della stessa madre);
      -        zii e nipoti (salvo particolare dispensa);
      -        affini in linea retta (nuora e suocero) o collaterale
      (cognati: per i quali però è prevista una particolare dispensa emessa dal Tribunale ordinario);
      -        adottante, adottato e i suoi discendenti;
    1. la mancanza del c.d. impendimentum criminis: ovverosia è vietato il matrimonio
      tra chi è stato condannato per omicidio tentato o consumato ed il coniuge della persona offesa dal delitto;
    2. il trascorso del periodo che va inteso come lutto vedovile: la donna che volesse contrarre nuovo matrimonio non può farlo sino al decorso di almeno trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili delle precedenti nozze. Tale disposizione impedisce l'eventuale nascita di figli generati durante il primo matrimonio nelle successive nozze (è altresì ammessa una dispensa).

     N.B.: Il potere di dispensa è attribuito al Tribunale, con la possibilità di ricorso alla Corte                                   di Appello.

    Matrimonio civile
    Requisiti - Essere maggiorenni, liberi da altri vincoli matrimoniali e non avere alcun grado di parentela.
    Formalità - Le pubblicazioni, con l'indicazione delle generalità e della professione dei futuri sposi e del luogo delle nozze, devono essere affisse nei Comuni di residenza per almeno 8 giorni, comprendenti 2 domeniche consecutive. La data della cerimonia può essere fissata entro 180 giorni. Oltre questo termine le pubblicazioni scadono e si dovranno ripresentare i documenti.
    Celebrazione - Il rito verrà celebrato pubblicamente, in Comune, davanti all'Ufficiale di Stato Civile, con la presenza di 2 testimoni, anche parenti. Dopo la lettura degli articoli del codice civile 143 sui diritti e doveri reciproci dei coniugi, 144 sull'indirizzo della vita familiare e 147 sui doveri verso i figli, gli sposi dichiarano di volersi prendere marito e moglie.

    Matrimonio religioso
    Requisiti - Gli stessi per contrarre matrimonio civile.
    Certificati - certificato contestuale (stato civile, cittadinanza e residenza), estratto integrale di nascita in bollo, certificato di battesimo e di cresima, stato libero religioso, attestato di partecipazione al corso prematrimoniale.
    Formalità - Subito dopo il rito, il parroco spiega agli sposi i diritti e i doveri dei coniugi, con lettura degli articoli del codice civile. Entro 5 giorni dalla cerimonia, il parroco deve fare richiesta di trascrizione del matrimonio all'ufficiale di stato civile.

    Sposarsi all'estero
    L'articolo 115 del codice civile stabilisce che il cittadino italiano intenzionato a contrarre matrimonio all'estero (non c'è differenza se con uno straniero o cono italiano) è soggetto alle disposizioni di legge italiana che regolano la capacità delle persone di contrarre matrimonio (vedi matrimonio civile)
    Per matrimnio contratto all'estero, sia civile che religioso, si deve tenere conto della legge del luogo in cui è avvenuta la celebrazione o quella dello Stato di appartenenza di uno dei due sposi.

    Sposarsi in Italia con uno/a straniero
    L'articolo 116 del codice civile regola il matrimonio di uno straniero con un italiano in Italia o fra due stranieri in Italia. Il cittadino straniero deve presentare una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Stato di provenienza, dalla quale risulti che nulla impedisce il matrimonio. Lo straniero deve inderogabilmente avere superato i 16 anni, non deve essere interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato.
    Un matrimonio valido in Italia non è necessariamente valido nello Stato di appartenenza dello straniero.

    Nozze in sordina
    Il matrimonio si celebra in intimità se uno degli sposi non è al suo primo matrimonio, se c'è un lutto recente in famiglia, se i genitori disapprovano o non assistono alla cerimonia e se gli sposi sono anziani.

    Comunione dei beni
    Prima di sposarsi, bisogna scegliere fra due regimi patrimoniali, comunione e separazione dei beni. Modificare in seguito la scelta può essere pratica difficile e molto costosa.
    Tutti i beni sono di proprietà della coppia ad esclusione di quelli acquistati e posseduti prima del matrimonio. Restano di proprietà esclusiva i beni strettamente personali, quelli che provengono da eredità e donazioni, i risarcimenti danni e le pensioni di invalidità. Il diritto di proprietà esclusiva rimane anche se questi beni vengono venduti o scambiati.
    Nella comunione sono considerati i titoli, le azioni societarie e le partecipazioni acquistati anche da un solo coniuge e tutto quello che si ha in pegno, ipoteca, usufrutto. Beni di un certo valore quali quadri, gioielli, barca sono in comunione. Non si può vendere un bene all'insaputa dell'altro, né cederlo o affittarlo perché le decisioni devono essere prese di comune accordo.
    I debiti, se sono nell'interesse familiare, (spese mediche, studio, vacanze) vanno affrontati con patrimonio comune ed eventualmente con patrimonio personale fino al 50% dell'importo dei debiti.
    I debiti personali precedenti al matrimonio vanno risolti con patrimonio personale e solo se insufficiente con i beni comuni.
    I proventi delle professioni o dei beni personali vengono considerati come beni esclusivi del coniuge che li percepisce.

    Separazione dei beni
    Deve essere espressamente dichiarata al momento del matrimonio. Il patrimonio personale rimarrà diviso e così ogni bene acquistato o acquisito a nome proprio durante il matrimonio. Questo regime è indicato per mantenere la propria autonomia patrimoniale e per evitare rischi al coniuge derivanti dalla propria attività.
    In caso di morte, gli eredi partecipano all'intero patrimonio in caso di separazione dei beni, mentre in caso di comunione le quote riguardano solo il 50% dei beni. Il restante è di proprietà del coniuge in vita.

    Il matrimonio come rapporto giuridico
    La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra gli sposi, fissando per essi una serie di diritti e di doveri reciproci, dei quali i principali sono:

    -        La coabitazione: consiste nella normale convivenza di marito e moglie, ovverosia nella comunione di casa e vita sessuale, che rappresenta precisamente il modello sociale di convivenza coniugale. I coniugi devono fissare di comune accordo la residenza della famiglia, ne rispetto delle esigenze di entrambi.

    -        La fedeltà: consiste nell'obbligo reciproco di astenersi da rapporti sessuali con una persona al di fuori della coppia. L'inosservanza di tale obbligo non ha alcuna rilevanza penale, ma può soltanto essere usato come capo d'imputazione in caso di separazione.

    -        L'assistenza: dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale di ciascun coniuge.

    -        La collaborazione: i coniugi devono collaborare nell'interesse della famiglia e concordare tra loro l'indirizzo della vita familiare.

    -        La contribuzione ai bisogni della famiglia: entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno secondo le proprie specificità professionali o casalinghe.

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