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PRIMA, DURANTE E DOPO IL SI'
Il matrimonio dalla A alla Z
Informazioni utili per affrontare e superare il grande giorno da veri protagonisti
| Leggi e diritti
I requisiti e le formalità per sposarsi sia con il rito civile
che religioso e con persone di altre nazionalità |
Matrimonio civile
Condizioni per contrarre il matrimonio
Matrimonio religioso
Sposarsi all'estero
Sposarsi in Italia con uno/a straniero
Nozze in sordina
Comunione dei beni
Separazione dei beni
Il matrimonio come rapporto giuridico
Condizioni per contrarre il matrimonio
Per rendere possibile la celebrazione di un matrimonio sono necessari:
il raggiungimento della maggiore età, che è di 18 anni
sia per l'uomo che per la donna; con un decreto del Tribunale, solo
per motivi particolarmente gravi, a condizione che il giudice abbia
verificato la maturità psichica e fisica del minore, tale età può essere
abbassata a 16 anni compiuti
-
la sanità mentale (l'interdetto giudiziale, quindi, non
può contrarre matrimonio);
-
la mancanza di un vincolo pregresso di matrimonio, fatto
salvo il caso che il precedente matrimonio sia stato sciolto, reso
nullo o annullato;
-
la mancanza di determinati vincoli di parentela o
affinità tra i futuri sposi. Nello specifico è vietata la
celebrazione del matrimonio tra:
-
ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi
o naturali; -
fratelli e sorelle (figli degli stessi genitori, o
dello stesso padre, o della stessa madre); -
zii e nipoti (salvo particolare dispensa); -
affini in linea retta (nuora e suocero) o
collaterale (cognati: per i quali però è prevista una particolare
dispensa emessa dal Tribunale ordinario); -
adottante, adottato e i suoi
discendenti;
-
la mancanza del c.d. impendimentum criminis: ovverosia è
vietato il matrimonio tra chi è stato condannato per omicidio
tentato o consumato ed il coniuge della persona offesa dal
delitto;
-
il trascorso del periodo che va inteso come lutto
vedovile: la donna che volesse contrarre nuovo matrimonio non può farlo
sino al decorso di almeno trecento giorni dallo scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili delle precedenti nozze.
Tale disposizione impedisce l'eventuale nascita di figli generati
durante il primo matrimonio nelle successive nozze (è altresì ammessa
una dispensa).
N.B.: Il potere di dispensa è attribuito al
Tribunale, con la possibilità di ricorso alla Corte
di Appello.
Matrimonio civile Requisiti - Essere maggiorenni, liberi da altri
vincoli matrimoniali e non avere alcun grado di parentela.
Formalità - Le pubblicazioni, con l'indicazione delle generalità
e della professione dei futuri sposi e del luogo delle nozze, devono essere
affisse nei Comuni di residenza per almeno 8 giorni, comprendenti 2 domeniche
consecutive. La data della cerimonia può essere fissata entro 180 giorni.
Oltre questo termine le pubblicazioni scadono e si dovranno ripresentare
i documenti.
Celebrazione - Il rito verrà celebrato pubblicamente, in
Comune, davanti all'Ufficiale di Stato Civile, con la presenza di 2 testimoni,
anche parenti. Dopo la lettura degli articoli del codice civile 143 sui
diritti e doveri reciproci dei coniugi, 144 sull'indirizzo della vita familiare
e 147 sui doveri verso i figli, gli sposi dichiarano di volersi prendere
marito e moglie.
Matrimonio religioso
Requisiti - Gli stessi per contrarre matrimonio
civile.
Certificati - certificato contestuale (stato civile, cittadinanza
e residenza), estratto integrale di nascita in bollo, certificato di battesimo
e di cresima, stato libero religioso, attestato di partecipazione al corso
prematrimoniale.
Formalità - Subito dopo il rito, il parroco spiega agli
sposi i diritti e i doveri dei coniugi, con lettura degli articoli del codice
civile. Entro 5 giorni dalla cerimonia, il parroco deve fare richiesta di
trascrizione del matrimonio all'ufficiale di stato civile.
Sposarsi all'estero
L'articolo 115 del codice civile stabilisce che il cittadino italiano
intenzionato a contrarre matrimonio all'estero (non c'è differenza se con
uno straniero o cono italiano) è soggetto alle disposizioni di legge italiana
che regolano la capacità delle persone di contrarre matrimonio (vedi matrimonio
civile)
Per matrimnio contratto all'estero, sia civile che religioso, si deve tenere
conto della legge del luogo in cui è avvenuta la celebrazione o quella dello
Stato di appartenenza di uno dei due sposi.
Sposarsi in Italia con uno/a straniero
L'articolo 116 del codice civile regola il matrimonio di uno straniero
con un italiano in Italia o fra due stranieri in Italia. Il cittadino straniero
deve presentare una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Stato
di provenienza, dalla quale risulti che nulla impedisce il matrimonio. Lo
straniero deve inderogabilmente avere superato i 16 anni, non deve essere
interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato.
Un matrimonio valido in Italia non è necessariamente valido nello Stato
di appartenenza dello straniero.
Nozze in sordina
Il matrimonio si celebra in intimità se uno degli sposi non è
al suo primo matrimonio, se c'è un lutto recente in famiglia, se i genitori
disapprovano o non assistono alla cerimonia e se gli sposi sono anziani.
Comunione dei beni
Prima di sposarsi, bisogna scegliere fra due regimi
patrimoniali, comunione e separazione dei beni. Modificare in seguito la
scelta può essere pratica difficile e molto costosa.
Tutti i beni sono di proprietà della coppia ad esclusione di quelli
acquistati e posseduti prima del matrimonio. Restano di proprietà esclusiva
i beni strettamente personali, quelli che provengono da eredità e donazioni,
i risarcimenti danni e le pensioni di invalidità. Il diritto di proprietà
esclusiva rimane anche se questi beni vengono venduti o scambiati.
Nella comunione sono considerati i titoli, le azioni societarie e le partecipazioni
acquistati anche da un solo coniuge e tutto quello che si ha in pegno, ipoteca,
usufrutto. Beni di un certo valore quali quadri, gioielli, barca sono in
comunione. Non si può vendere un bene all'insaputa dell'altro, né cederlo
o affittarlo perché le decisioni devono essere prese di comune accordo.
I debiti, se sono nell'interesse familiare, (spese mediche, studio, vacanze)
vanno affrontati con patrimonio comune ed eventualmente con patrimonio personale
fino al 50% dell'importo dei debiti.
I debiti personali precedenti al matrimonio vanno risolti con patrimonio
personale e solo se insufficiente con i beni comuni.
I proventi delle professioni o dei beni personali vengono considerati come
beni esclusivi del coniuge che li percepisce.
Separazione dei beni
Deve essere espressamente dichiarata al momento del matrimonio.
Il patrimonio personale rimarrà diviso e così ogni bene acquistato o acquisito
a nome proprio durante il matrimonio. Questo regime è indicato per mantenere
la propria autonomia patrimoniale e per evitare rischi al coniuge derivanti
dalla propria attività.
In caso di morte, gli eredi partecipano all'intero patrimonio in caso di
separazione dei beni, mentre in caso di comunione le quote riguardano solo
il 50% dei beni. Il restante è di proprietà del coniuge in vita.
Il matrimonio come rapporto
giuridico
La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra
gli sposi, fissando per essi una serie di diritti e di doveri reciproci,
dei quali i principali sono:
-
La coabitazione: consiste nella normale convivenza di
marito e moglie, ovverosia nella comunione di casa e vita sessuale, che
rappresenta precisamente il modello sociale di convivenza coniugale. I
coniugi devono fissare di comune accordo la residenza della famiglia, ne
rispetto delle esigenze di entrambi.
-
La fedeltà: consiste nell'obbligo reciproco di
astenersi da rapporti sessuali con una persona al di fuori della coppia.
L'inosservanza di tale obbligo non ha alcuna rilevanza penale, ma può
soltanto essere usato come capo d'imputazione in caso di separazione.
-
L'assistenza: dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco all'assistenza morale e materiale di ciascun coniuge.
-
La collaborazione: i coniugi devono collaborare
nell'interesse della famiglia e concordare tra loro l'indirizzo della vita
familiare.
-
La contribuzione ai bisogni della famiglia: entrambi
i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno
secondo le proprie specificità professionali o casalinghe.
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